LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 12
 (Spese ammissibili)
1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1:
a) per la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale e di informazione, ivi comprese quelle per l'organizzazione e la partecipazione a momenti dimostrativi e per lo scambio di conoscenze tra imprese;
b) per le consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa;
c) d'iscrizione e di viaggio relative alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere nonché quelle relative alle pubblicazioni e all'affitto di moduli espositivi;
d) effettive per la sostituzione dell'agricoltore;
d bis) per la diffusione di conoscenze scientifiche a condizione che non siano menzionati singoli marchi, imprese o l'origine e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori o sui prodotti della regione o di una determinata area, purché le informazioni siano di carattere generale e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare.
2.Con riferimento alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da d) a f), le spese di cui al comma 1 devono altresì essere direttamente correlate alle attività di servizi per la promozione delle conoscenze ed essere chiaramente riconoscibili nella tenuta della contabilità del soggetto erogatore rispetto alle spese di funzionamento.
3. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il soggetto erogatore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi della norma n. 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000; si intendono al lordo dell'IVA qualora il soggetto erogatore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera b), L. R. 17/2008
5Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 57, lettera c), L. R. 17/2008
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 22, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.