LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/12/2006
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 14
 (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) adeguare gli arredi;
d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
e) attivare il servizio bibliobus.
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016