LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/12/2006
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 11
 (Biblioteca d'interesse regionale)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. L'amministrazione regionale concede alle biblioteche d'interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l'articolo 20, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 40, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Il comma 3 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
4Il comma 4 rivive ad opera del art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016