LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Capo VI
 Soppressione di procedimenti regionali
Art. 28
 (Procedimenti soppressi)
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;
b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;
c) contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus;
d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.
2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.
3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:
a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;
2) contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;
3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;
4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;
b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l'esenzione INVIM.
4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:
a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;
b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;
c) incentivi finanziari per l'adeguamento degli autobus per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
d) incentivi finanziari per l'acquisto e la trasformazione dei taxi per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
e) incentivi finanziari per l'acquisto, la trasformazione e l'adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico.