LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 7
 (Requisiti del concessionario)
1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.

2. Si prescinde dal possesso dei requisiti per gli enti pubblici, nonché, limitatamente alle aree di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli enti e le associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale.