LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 13 bis
 (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico)
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all' articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010 , il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:
a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;
b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
c) un piano economico-finanziario, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;
d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.
2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2 bis 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.
2 ter. Il comma 2 bis non si applica alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura disciplinate dall' articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado).
2 quater. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.
2 quinquies. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese, con facoltà di non richiedere alcun canone qualora sia stato preventivamente approvato, entro l'1 gennaio 2024, un regolamento comunale che assicuri la pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei soggetti che presentano tali istanze.
2 sexies. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 165, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 22/2010
3Comma 2 ter aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
5Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
6Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 17, lettera c), L. R. 18/2011
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 18, L. R. 14/2012
8Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
9Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
10Parole sostituite al comma 2 bis da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
11Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 33/2015
12Comma 2 .1 aggiunto da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
13Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
14Comma 2 quater aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
15Comma 2 quinquies aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
16Comma 2 sexies aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
17Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 .1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Parole aggiunte al comma 2 quinquies da art. 11, comma 1, L. R. 13/2021
19Parole aggiunte al comma 2 quinquies da art. 11, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.