LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 13
 (Norme transitorie)
1. La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'approvazione del Piano di Utilizzazione.
2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione è definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del Piano di Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.
4. È verificata la conformità al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformità, l'autorità concedente ne dichiara l'improcedibilità e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all'articolo 9.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, e in assenza di Piano di Utilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.
6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8.
7. Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, è tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.