LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2006
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 8
 (Concessioni di durata ultrasessennale)
1. Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, l'istruttoria viene svolta sulla base di:
a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;
b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
c) un piano economico-finanziario redatto da un professionista abilitato che evidenzi costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;
d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.
1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
2. Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:
a) l'indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;
b) la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonché la determinazione dell'ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;
c) la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;
d) l'obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a due annualità del canone di concessione.
(7)
3.Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima asseverata e redatta da un professionista abilitato, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.
3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 10/2017 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
3Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017
6Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 16/2019
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.