LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 8
 (Tenuta dell'Albo e pubblicità)
1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.
1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.
2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul sito web della Regione.
3. L'Albo viene pubblicato sul sito web della Regione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007
3Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4Parole soppresse al comma 3 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013