LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 18
 (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)
1. La concessione del finanziamento è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. L'organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico
3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione delle garanzie previste dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.
6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l'organo concedente a seguito dei controlli effettuati volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2Parole soppresse al comma 6 da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera j), L. R. 13/2022