LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale.
4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie delle attività ammissibili a finanziamento e sono disciplinati termini e modalità dell'intervento regionale.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 1.650.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2006, e di 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8481 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale.
7. Con regolamento regionale sono individuati:
a) i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui al comma 6;
b) le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui al comma 6 e per le quali viene richiesto il finanziamento bancario, in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo.
8. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 6 nella forma di fideiussioni a primo rischio decrescente per un importo massimo corrispondente a quello del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.
9. Il Fondo di cui al comma 6 è gestito dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ed è amministrato con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 6.
10. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 6 è esercitata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.
11. È istituito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari.
12. Il Comitato di cui al comma 11 è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ed è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di Presidente;
b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) due esperti in materia di lavoro, designati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.
13. Il Comitato di gestione esprime il parere sul regolamento di cui al comma 7 e supporta la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 10.
14. Con il regolamento di cui al comma 7 sono individuate le modalità con le quali il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA presenta periodicamente al Comitato di gestione resoconti sull'amministrazione del Fondo. I resoconti devono riportare gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento, e di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto. Il Comitato di gestione può richiedere al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA i chiarimenti ritenuti necessari all'esito dell'esame dei resoconti.
15. Il Comitato di gestione si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
16. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
17. Alle sedute del Comitato di gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
18. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente in materia di lavoro. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti del Comitato di gestione.
19. Per le finalità di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie, una convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dei contenuti della fideiussione, nonché dell'entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA per l'attività di gestione del Fondo.
20. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 6 dall'Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato <<Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari>>, acceso presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a dieci volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal fondo e non ancora estinte o escusse.
21. Gli oneri relativi al disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8499 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Omnisalus di Cordovado un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 aprile 2006, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5028 di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 32, continuano a far carico all'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 5127, 5128 e 5131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 32, continuano a far carico all'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5129 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un contributo per l'arredamento e l'adattamento a centro studi universitari post laurea dell'immobile denominato Villa Moretti di Tarcento.
36. La domanda di contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5191 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per l'organizzazione del Premio FVG Innovazione.
42. Il programma e il preventivo di spesa dell'iniziativa di cui al comma 41 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5056 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Agemont SpA contributi annui, per un periodo di tre anni a decorrere dall'anno 2006, sino alla misura massima prevista dal comma 46, a sostegno degli oneri per la realizzazione del progetto finalizzato a promuovere e sviluppare la filiera imprenditoriale dell'ICT (Information, Communication, Technology).
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento, entro il 31 marzo di ciascun anno. È autorizzata l'erogazione anticipata di una quota pari all'80 per cento del contributo. Il saldo è erogato dopo la presentazione del rendiconto.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5058 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. Relativamente alle opere ricomprese nel programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), finanziate dallo Stato con fondi 2008, i Consorzi di bonifica, per eventuali pagamenti anticipati rispetto al trasferimento dei fondi statali, sono autorizzati a utilizzare l'anticipazione straordinaria di cassa appositamente concessa dal proprio tesoriere, il cui importo non può eccedere quello dei progetti individuati dai decreti di concessione.
48. Gli oneri derivanti dalla predetta anticipazione, utilizzabile esclusivamente in presenza del totale esaurimento della liquidità di cassa del Consorzio, rimangono a totale carico della Regione.
49. Il rimborso degli oneri di anticipazione di cui al comma 48 è effettuato sulla base della richiesta del Consorzio, corredata di apposita dichiarazione del Presidente attestante il rispetto degli obblighi di cui al comma 48, nonché di attestazione del tesoriere sull'ammontare degli interessi maturati.
50. L'anticipazione di cassa è estinta contestualmente alla disponibilità dei fondi statali.
51. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per eseguire i lavori di ammodernamento e di ristrutturazione dell'impianto ittiogenico di Flambro, di cui è proprietaria, sito nei comuni di Talmassons e Rivignano, nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università degli studi di Udine per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio a laureati che effettuano, presso i Dipartimenti delle Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agro-alimentare e veterinario; a tal fine l'Università emana bandi annuali di concorso pubblico nei quali sono definiti, tra l'altro, i requisiti di accesso e gli importi delle borse di studio.
55. Il Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna trasferisce le risorse finanziarie all'Università degli Studi di Udine sulla base di istanza di finanziamento corredata dell'indicazione della ripartizione del numero delle borse di studio per ciascuno dei Dipartimenti interessati; per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 54 trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
56. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 42 (Istituzione di borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare), è abrogata.
57. Le disposizioni di cui ai commi da 54 a 56 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2006; ai procedimenti amministrativi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente.
58. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di 432.900 euro suddivisa in ragione di 144.300 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento straordinario per la realizzazione, anche nelle zone collinari e pedemontane limitrofe, di un progetto pilota di allevamento di suini allo stato brado e semibrado, di trasformazione delle carni secondo metodiche tradizionali e di successiva commercializzazione dei prodotti. Il progetto potrà venir attuato con la collaborazione operativa della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, della Pro Loco di Artegna, nonché di eventuali aziende operanti sul territorio, previe apposite convenzioni da stipularsi tra il Comune di Artegna e i soggetti medesimi.
60. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio produzioni agricole, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare e di un preventivo di spesa.
61. Il finanziamento di cui al comma 59 viene erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 59 sono stabiliti i termini di esecuzione delle attività, le modalità di erogazione del saldo e di rendicontazione.
62. Per le finalità di cui al comma 59 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2006, a carico della unità previsionale di base 11.5.330.2.378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Cultura e Natura di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di valorizzazione e tutela dei siti di interesse comunitario (SIC), nonché di siti storici, culturali e dei parchi urbani e tematici del Friuli Venezia Giulia.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 365.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3141 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. 
( ABROGATO )
(6)
67. In relazione al disposto di cui al comma 66 negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, sono istituiti <<per memoria>> i seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.3.1384 dello stato di previsione dell'entrata il capitolo 651;
b) nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa il capitolo 2224.
68. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), la liquidazione del contributo concesso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7/1998, avviene previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa, da far pervenire, relativamente all'anno 2006, entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo viene richiesto. Gli oneri derivanti fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 3105 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi, nella forma del contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
70 bis. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 69 le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo.
71. Le domande di finanziamento sono presentate all'Amministrazione regionale da società di gestione che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), entro il 31 marzo di ogni anno.
71 bis. Al fine dell'accertamento dell'effettiva operatività di cui al precedente comma 71 la società di gestione deve tenere un registro delle presenze degli ospiti dell'albergo diffuso.
71 ter. In via transitoria sono ammissibili le spese sostenute, per le finalità di cui al comma 69, nel corso dell'anno solare 2010 precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento, come consentito dall' articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.>>.
72. Con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi.
73. Per le finalità di cui al comma 69 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.2.25 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. Per il sostegno delle attività agrituristiche previste dai programmi di sviluppo montano, di cui all'articolo 19 della legge regionale 33/2002, delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro.
75. Per le finalità di cui al comma 74 si applica l'articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 1094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
77. È istituito il Fondo per lo sviluppo socio-economico della montagna che, in via transitoria, per consentire alle Comunità montane di avviare il processo di programmazione, è utilizzato per sostenere gli oneri di assistenza tecnica alle Comunità montane medesime.
78. Per le finalità di cui al comma 77 è autorizzata la spesa per l'anno 2006 di 200.000 euro, a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.3245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1049 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), sono destinati a coprire i costi delle operazioni di controllo per l'importazione, l'esportazione, la riesportazione e i costi per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione e alla circolazione dei vegetali o prodotti vegetali.
80. Gli importi di cui al comma 79 sono quelli indicati come tariffa fitosanitaria standard nell'allegato XX, parti A e B, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 214/ 2005.
81. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 79, nonché gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 214/2005, riguardanti le sanzioni amministrative, affluiscono all'unità previsionale di base 3.5.1057 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. 
( ABROGATO )
83. Ai fini del concorso nella massima misura possibile di previste utilizzazioni di fondi comunitari aggiuntivi in atto nell'ambito della programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a emanare appositi bandi per la presentazione delle domande a valere sulle misure del Piano di sviluppo rurale; per quanto riguarda la misura <<f- Misure agroambientali>> trova applicazione la proroga del periodo di impegno prevista dal regolamento (CE) n. 1360/2005, della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). I bandi vengono emanati previa autorizzazione della Giunta regionale.
84. 
( ABROGATO )
(8)
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire le piante forestali per i ripristini vegetazionali mediante specie vegetali autoctone nell'ambito dei lavori di costruzione, da parte della società SNAM Rete Gas SpA, del terzo metanodotto nelle tratte Bordano - Malborghetto, Bordano - Flaibano e Malborghetto - Tarvisio. La società SNAM Rete Gas SpA riversa all'Amministrazione regionale il valore delle piante forestali che sarà destinato a potenziare i vivai forestali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale).
86. Le entrate derivanti dal comma 85 vengono introitate sull'unità previsionale di base 3.4.1843 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo di entrata 716 che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. A decorrere dall'1 gennaio 2006 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare, per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le disponibilità finanziarie trasferite a valere sui fondi di cui all'articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), ivi compresi gli introiti e gli utilizzi di fondi effettuati a diverso titolo relativi alla medesima gestione agevolativa.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA i finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, per le finalità di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002.
89. A decorrere dall'1 gennaio 2006 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare gli introiti e gli utilizzi di fondi di competenza della gestione agevolativa di cui all'articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 51 della legge regionale 12/2002.
90. 
( ABROGATO )
91. 
( ABROGATO )
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Gorizia un finanziamento pluriennale per la durata di venti anni, nella misura massima prevista dal comma 94, a favore dell'Azienda speciale fiere convegni e organizzazioni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per il completamento e la messa a norma degli immobili del complesso fieristico di Gorizia.
93. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché di una relazione illustrativa degli investimenti. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Amaro per la stesura del progetto <<Porta della Carnia>> teso all'abbellimento e alla valorizzazione della zona di uscita dal casello autostradale di Amaro, nell'ambito delle iniziative volte alla riqualificazione ambientale e turistica dell'area.
96. Il finanziamento è concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici, previa stipula dell'accordo di programma di cui al comma 95, e conseguente presentazione della domanda da parte del Comune di Amaro entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
97. Per le finalità di cui al comma 95 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. Al fine di garantire un adeguato sostegno all'attività istituzionale relativa ai campionati 2005-2006 delle società sportive non professionistiche regionali, in linea con la nuova disciplina regolamentare di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai sensi dell'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche, le domande assentite dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI e presentate oltre i termini previsti dal Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle Società sportive regionali ai sensi del comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2002), mediante scorrimento della graduatoria 2005.
99. Per le finalità di cui al comma 98 è autorizzata la spesa di 222.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L'Amministrazione regionale sostiene, tramite l'agenzia TurismoFVG, la promozione e le attività relative al campionato mondiale di maratonina assegnato alla città di Udine.
101. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. 
( ABROGATO )
(2)
103. 
( ABROGATO )
(3)
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla TurismoFVG i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2005 presso l'Amministrazione regionale e relativi alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 6, commi da 123 a 126, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e successive modifiche.
105. Per le finalità di cui al comma 104 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106.
Il comma 80 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente :
<<80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore della Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificata dall'articolo 106 della legge regionale 29/2005, per l'apertura e il funzionamento di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), così come previsti dall'articolo 24 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, commi 22, 23 e 24, della legge regionale 29/2005. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti a favore della TurismoFVG per l'apertura di IAT da parte dei Comuni della regione.>>.

107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 80, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 106, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9348 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
108. 
( ABROGATO )
109. 
( ABROGATO )
110. 
( ABROGATO )
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento pluriennale per la durata di quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 113, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova.
112. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
113. Per le finalità previste dal comma 111 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
114. Nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione, di cui all'articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al fine di concorrere allo sviluppo strategico dell'azione pubblica nei confronti dell'economia turistica montana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione presso la <<Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA>> di uno speciale fondo di dotazione, nella misura di cui al comma 115, con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.
115. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 30 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9009 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa.
116. L'utilizzo del finanziamento di cui al comma 114 è regolato da apposita convenzione in cui sono definiti, in particolare, gli strumenti di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale con le risorse del fondo di dotazione da parte della Direzione centrale attività produttive, nonché le relative modalità di rendicontazione. La convenzione è stipulata, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore al patrimonio e servizi generali, previo parere della competente Commissione consiliare.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società Promotur SpA i beni immobili relativi alla parte di immobile denominata <<Colonia montana della Gioventù Italiana>> sita in Tarvisio, al palaghiaccio e foresteria del <<Palapredieri>>, nonché al palazzetto polifunzionale con annesso gruppo spogliatoi. Conseguentemente, il finanziamento di cui all'articolo 6, comma 132, della legge regionale 1/2005, è disposto in favore della Promotur SpA.
118.
Il comma 47 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente :
<<47. La gestione e la vigilanza dei beni immobili trasferiti ai sensi dei commi 45 e 46 sono attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG), ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 117, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.>>.

119. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 117 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d'area dell'ambito marino, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche attraverso la TurismoFVG, ad acquisire azioni della Società impianti turistici di Grado - GIT e della Società d'area <<Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA>>. Per l'acquisizione delle azioni suddette è autorizzato il conferimento nel capitale sociale dei diritti reali di godimento, di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio della Regione e delle AIAT di riferimento, o eventualmente trasferiti alla TurismoFVG, individuati con deliberazione della Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di sviluppo e potenziamento dell'offerta di servizi turistici.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento fino a un massimo di 780.000 euro per il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società impianti turistici - GIT di Grado tramite la sottoscrizione di quote del capitale sociale della medesima, anche inoptate.
122. La domanda relativa all'intervento di cui al comma 121 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
123. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzata la spesa di 780.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
124. 
( ABROGATO )
125. 
( ABROGATO )
126. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 1/2004, e nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione e della valorizzazione del ruolo delle Autonomie funzionali previsto dal Capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere la partecipazione azionaria detenuta nella Udine Fiere SpA al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
127. La cessione di cui al comma 126 può essere effettuata esclusivamente nei confronti del socio CCIAA di Udine, nel rispetto delle procedure di trasferimento azionario previste dallo statuto societario.
128. Le entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie spettanti alla Regione in qualità di socio, previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A1, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2006, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 129.
129. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 4, della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9274 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 2006, al Comune di Aviano il finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 132, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di una sala polivalente, già assegnato con deliberazione della Giunta regionale dell'11 giugno 2004, n. 1500.
131. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
132. Per le finalità previste dal comma 130 è autorizzato un limite di impegno decennale di 53.376,26 euro annui a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 160.128,78 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle società operaie costituite in società cooperativa a responsabilità limitata aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia che hanno eseguito lavori, assistiti da contributo regionale, di ampliamento e ammodernamento di edifici uso casa per ferie entro il 31 dicembre 2002, un'ulteriore assegnazione straordinaria pari alla differenza della spesa ammessa e il contributo concesso.
134. Il finanziamento è attribuito a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico entro il 31 marzo 2006, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti effettuati e di una ricognizione dei contributi già decretati. In caso di presentazione di più domande l'intervento sarà proporzionalmente ridotto.
135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
136. L'Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi per l'esercizio finanziario 2006 di cui all'articolo 161 della legge regionale 2/2002, assicura priorità alle domande di contributo presentate dal Comune sede dell'Ente parco delle Prealpi Giulie riconoscendo sino al 95 per cento della spesa ammessa per gli oneri relativi alle opere di ristrutturazione e adeguamento di un immobile da destinare a struttura ricettiva e casa per ferie.
137. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 136 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 9273, 9274 e 9374 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
138. 
( ABROGATO )
139. 
( ABROGATO )
140. 
( ABROGATO )
141. I rientri a titolo di cofinanziamento statale del Programma Interact per il periodo 2002-2008 approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2002) 4612 del 16 dicembre 2002 in relazione ai progetti <<EUROTOOL>> e <<COMPART>> per complessivi 60.900 euro per l'anno 2006 affluiscono all'unità previsionale di base 4.3.1234 con riferimento al capitolo 1235 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
142. In relazione al disposto di cui al comma 141, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è iscritto lo stanziamento di 60.900 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale>>.
143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 12 e 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e le eventuali economie di spesa, a fronte di apposita domanda, corredata di un programma di utilizzo, per iniziative promozionali e per interventi relativi a opere e lavori da effettuarsi sul palazzetto polifunzionale nella località di Piancavallo. Nell'ambito della rendicontazione del finanziamento già utilizzato, sono ammesse le spese già sostenute e preventivamente deliberate e comunicate dal beneficiario.
144. Al fine di favorire il consolidamento nel settore dei Confidi regionali e mantenere l'attività di sviluppo e promozione del comparto produttivo del prosciutto di San Daniele, il <<Consorzio garanzia fidi tra i produttori del prosciutto di San Daniele>> è autorizzato a destinare, previa domanda alla Direzione centrale attività produttive, fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro, i fondi relativi al fondo rischi costituito anche con i contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, alla costituzione di una fondazione avente come scopo la ricerca, la promozione e lo sviluppo del prosciutto di San Daniele, a condizione che proceda ad aggregarsi con uno o più Confidi di cui all'articolo 1 della legge regionale 25/1970, e successive modifiche, all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, e all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 12/2002, e successive modifiche. Il provvedimento di presa d'atto di tale destinazione fissa i termini per la realizzazione della condizione di cui alla presente disposizione.
145. 
( ABROGATO )
146. 
( ABROGATO )
147. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4/2005 le parole: <<a ciascuna impresa>> sono soppresse.
148.
I commi 67 e 68 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono sostituiti dai seguenti:
<<67. I piani di ristrutturazione delle aziende agricole in difficoltà presentati ai sensi del regolamento di attuazione delle disposizioni applicative dell'articolo 16 delle legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), per la concessione di aiuti individuali notificati singolarmente alla Commissione europea, possono prevedere la trasformazione del prestito in contributo in conto capitale nei limiti della decisione della Commissione europea di approvazione dei singoli piani.
68. L'Amministrazione regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione in conto capitale degli aiuti individuali ai piani di ristrutturazione notificati singolarmente alla Commissione europea, nei limiti di dotazione stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per piano di ristrutturazione.>>.

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno di spesa conseguente all'accordo di programma stipulato in data 5 febbraio 2004 con l'allora Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, per la realizzazione di un capannone industriale nel Comune di Chiusaforte a favore del Comune medesimo, previa revisione dell'accordo stesso per le medesime finalità e analoghi interventi.
150. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 52 da art. 6, comma 31, L. R. 12/2006
2Comma 102 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
3Comma 103 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
4Derogata la disciplina del comma 136 da art. 6, comma 95, L. R. 12/2006
5Derogata la disciplina del comma 137 da art. 6, comma 95, L. R. 12/2006
6Comma 66 abrogato da art. 7, comma 22, L. R. 12/2006
7Integrata la disciplina del comma 120 da art. 7, comma 21, L. R. 12/2006
8Comma 84 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9Parole soppresse al comma 95 da art. 7, comma 101, L. R. 1/2007
10Parole sostituite al comma 95 da art. 7, comma 101, L. R. 1/2007
11Integrata la disciplina del comma 85 da art. 105, comma 6 quater, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
12Integrata la disciplina del comma 38 da art. 7, comma 56, lettera h ter), L. R. 22/2007
13Comma 90 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
14Comma 91 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
15Derogata la disciplina del comma 120 da art. 5, comma 53, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 1, L. R. 4/2014
16Comma 124 abrogato da art. 5, comma 54, L. R. 30/2007
17Comma 125 abrogato da art. 5, comma 54, L. R. 30/2007
18Comma 54 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 9/2008
19Integrata la disciplina del comma 38 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
20Parole sostituite al comma 143 da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 17/2008
21Parole aggiunte al comma 143 da art. 3, comma 76, lettera b), L. R. 17/2008
22Comma 115 bis aggiunto da art. 2, comma 91, L. R. 24/2009
23Comma 82 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
24Comma 70 sostituito da art. 2, comma 25, lettera a), L. R. 12/2010
25Comma 71 sostituito da art. 2, comma 25, lettera b), L. R. 12/2010
26Comma 71 bis aggiunto da art. 2, comma 25, lettera c), L. R. 12/2010
27Comma 71 ter aggiunto da art. 2, comma 25, lettera c), L. R. 12/2010
28Integrata la disciplina del comma 116 da art. 11, comma 8, L. R. 16/2010 , a decorrere dal 16 ottobre 2010.
29Comma 38 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 2/2011
30Comma 39 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 2/2011
31Comma 40 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 2/2011
32Comma 29 abrogato da art. 13, comma 2, lettera k), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
33Comma 30 abrogato da art. 13, comma 2, lettera k), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
34Comma 31 abrogato da art. 13, comma 2, lettera k), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
35Comma 70 bis aggiunto da art. 4, comma 71, lettera a), L. R. 11/2011
36Parole aggiunte al comma 71 da art. 4, comma 71, lettera b), L. R. 11/2011
37Vedi la disciplina transitoria del comma 70 bis, stabilita da art. 4, comma 72, L. R. 11/2011
38Vedi la disciplina transitoria del comma 71, stabilita da art. 4, comma 72, L. R. 11/2011
39Parole aggiunte al comma 23 da art. 7, comma 90, L. R. 11/2011
40Comma 114 interpretato da art. 13, comma 20, L. R. 11/2011
41Integrata la disciplina del comma 114 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2011
42Comma 23 abrogato da art. 44, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
43Comma 24 abrogato da art. 44, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
44Comma 25 abrogato da art. 44, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
45L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
46Integrata la disciplina del comma 114 da art. 2, comma 42, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 30, L. R. 20/2015
47Comma 145 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
48Comma 146 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
49Con riferimento ai commi 108, 109 e 114 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
50Integrata la disciplina del comma 117 da art. 2, comma 31, L. R. 20/2015
51Integrata la disciplina del comma 114 da art. 1, comma 10, L. R. 33/2015
52Integrata la disciplina del comma 114 da art. 1, comma 12, L. R. 33/2015
53Comma 108 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, L.R. 2/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 105, c. 3, della medesima L.R. 21/2016.
54Comma 109 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, L.R. 2/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 105, c. 3, della medesima L.R. 21/2016.
55Comma 110 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, L.R. 2/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 105, c. 3, della medesima L.R. 21/2016.
56Comma 138 abrogato da art. 105, comma 3, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
57Comma 139 abrogato da art. 105, comma 3, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
58Comma 140 abrogato da art. 105, comma 3, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
59Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
60Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
61Integrata la disciplina del comma 6 da art. 8, comma 70, L. R. 45/2017
62Integrata la disciplina del comma 69 da art. 1, comma 52, L. R. 14/2018
63Comma 32 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.