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Indice:
L.R. n. 2/2006
Art. 1
Art. 2
Art. 2 bis
Art. 2 ter
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Leggi regionali
Legge regionale
18 gennaio 2006
, n.
2
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/01/2006, N. 001
Data di entrata in vigore:
23/01/2006
Allegati:
Tabella di cui all'articolo 7, comma 102
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 3
(Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l'autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall'
articolo 119 della Costituzione
e che tiene conto delle peculiarità locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali.
2.
Per la finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia in modo indistinto i bilanci delle amministrazioni comunali principalmente mediante trasferimenti ordinari, erogati senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.
3.
I trasferimenti ordinari spettanti annualmente ai Comuni sono suddivisi nelle seguenti quote:
a)
quota di fiscalità legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalità locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari;
b)
quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari.
4.
I trasferimenti ordinari di cui al comma 3 assicurano almeno il 95 per cento del trasferimento ordinario dell'anno 2005, ai sensi dell'
articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005); per i Comuni ai quali, ai sensi del comma 3, spetta un'assegnazione superiore ai trasferimenti ordinari dell'anno 2005, è attribuita una quota pari al trasferimento ordinario 2005 maggiorato del 5 per cento della differenza tra assegnazione ai sensi del comma 3 e il trasferimento ordinario 2005.
5.
La quota residuata dopo il riparto di cui al comma 3 è destinata a incentivare miglioramenti organizzativi e gestionali, con particolare riferimento all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative