LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Capo III
 Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Art. 39
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232, con riferimento al capitolo 4371 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - Spese correnti - con la denominazione <<Trasferimenti alle Aziende per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - Fondi statali>> con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con le entrate di pari importo assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, iscritte sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 386 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria>> con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.
3. Le entrate previste dall'articolo 4, comma 1, relativamente agli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 388 (2.3.1) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - personale trasferito alla Regione >>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 21, commi 6 e 7, dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, come modificato dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 34, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico, a decorrere dall'anno 2007, all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come modificato dall'articolo 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 16, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 18, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 20, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole: <<ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona>>.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come integrato dall'articolo 21, comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 24 della legge regionale 32/1987, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922 e 4923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e comma 2 bis e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 13/2002 e dell'articolo 3, comma 17, della legge regionale 15/2005, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 18, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come modificato dall'articolo 27, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<sul territorio del Comune medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<sull'intero territorio provinciale>> e le parole: <<dell'intero territorio provinciale>> sono soppresse.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
b) UPB 7.5.310.1.243 - capitolo 4750.
(1)
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/1991, come modificato dall'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione la parola: <<- ONLUS>> è soppressa.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 3, comma 2, L. R. 13/2007
Art. 40
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.