LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Art. 34
1. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);>>.

2. Alla lettera k) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, dopo le parole: <<due rappresentanti designati>> è inserita la seguente: <<congiuntamente>>.
3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserita la seguente:
<<l bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);>>.

4. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<q) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;>>.

5. La lettera v) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.>>.

6.
Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserito il seguente:
<<3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.>>.