LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 29
 (Ulteriori disposizioni per la promozione dell'attività agricola)
1. Al fine di promuovere l'attività agricola nelle zone montane della regione, i Comuni e le Comunità di montagna possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per effettuare:
a) acquisti e vendite di terreni agricoli, nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione fondiaria, da destinarsi alla costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati nell'ambito di attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l'espropriazione per pubblica utilità;
c) acquisti di terreni agricoli, ivi compresa la realizzazione di strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.