LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

TITOLO I
 NORME GENERALI
Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Obiettivi e modalità di intervento)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, in considerazione del preminente interesse pubblico di salvaguardia e di valorizzazione del territorio agroforestale montano di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge ne promuove una gestione sostenibile attraverso gli strumenti della razionalizzazione fondiaria e della promozione dell'attività agricola, definendo le relative procedure.
2. L'azione della Regione, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricola e ambientale dell'Unione europea, è finalizzata:
a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;
c) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

3. La razionalizzazione fondiaria viene attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie.
4. Le procedure di gestione sostenibile del territorio agroforestale e di razionalizzazione fondiaria, approvate e finanziate dalla Regione, sono di regola informate al principio dell'adesione volontaria.
5. La promozione dell'attività agricola, finalizzata alla costituzione e ottimizzazione delle imprese agricole, è attuata mediante la costituzione di consorzi e cooperative di proprietari, i piani di insediamento produttivo agricolo, la costituzione di imprese agricole funzionali e i negozi di accertamento dell'usucapione.
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella regione Friuli Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente.
2. Restano ferme le discipline statali e regionali dei fondi agro-silvo-pastorali di proprietà di organizzazioni, di associazioni, di consorzi di comunioni familiari montane comunque denominate, con personalità giuridica di diritto privato, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo dell'inalienabilità e dell'indivisibilità.
3. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere ricompresi nel piano di razionalizzazione fondiaria; tale circostanza può determinare l'avvio della relativa procedura di liquidazione ai sensi della normativa vigente, da attivarsi nella fase esecutiva del piano.
Art. 3
 (Definizione di imprenditore agricolo)
1. Ai fini della presente legge è imprenditore agricolo chi esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

TITOLO II
 RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA
Capo I
 Definizioni
Art. 4
 (Modalità di razionalizzazione fondiaria)
1. La razionalizzazione fondiaria può essere avviata secondo le seguenti modalità:
a) a iniziativa privata;
b) a iniziativa pubblica da parte dei Comuni o delle Comunità di montagna.

Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 5
 (Soggetti attuatori)
1. I Comuni o le Comunità di montagna sono i soggetti attuatori e sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a eseguire le attività di razionalizzazione fondiaria disciplinate dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 6
 (Comprensorio di razionalizzazione fondiaria)
1. Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale e da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.
2. Possono essere incluse nel comprensorio aree a destinazione non agricola, funzionali all'assetto del comprensorio medesimo.
3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. Per i terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
5. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni così ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dalla presente legge.
Capo II
 Redazione dei piani di razionalizzazione fondiaria
Art. 7
 (Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria)
1. Il procedimento di razionalizzazione fondiaria prende avvio a iniziativa privata o a iniziativa pubblica dei Comuni o delle Comunità di montagna. Nel caso di iniziativa privata è richiesta l'adesione espressa di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Nel caso di iniziativa di Comuni o Comunità di montagna è richiesto il voto favorevole dell'organo competente dell'Ente.
2. Per i piani a iniziativa privata il soggetto attuatore è scelto a maggioranza assoluta degli aderenti di cui al comma 1, tra il Comune o la Comunità di montagna competente per territorio.
3. Nel caso di accoglimento della proposta il soggetto attuatore adotta con propria deliberazione uno schema di intervento con i motivi tecnici dell'intervento, i criteri di massima cui si ispira la razionalizzazione fondiaria, il perimetro del comprensorio interessato, lo stato attuale dei terreni, la loro potenzialità produttiva, i criteri di assegnazione dei terreni medesimi, il preventivo di spesa per la redazione e l'attuazione del piano di razionalizzazione, indicando altresì i terreni eventualmente esclusi dal piano di ricomposizione ai sensi dell'articolo 852 del codice civile.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 8
 (Proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria)
1. La proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria è presentata, a cura del soggetto attuatore, all'Amministrazione regionale con la richiesta di finanziamento del piano; la proposta è corredata della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 3, dell'elenco dei proprietari interessati, della documentazione idonea a comprovare le adesioni all'intervento nei casi di iniziativa privata.
2. Il Direttore centrale della struttura competente, verificata l'esistenza dell'interesse pubblico, approva con decreto la proposta e autorizza contestualmente il direttore del Servizio regionale competente a delegare al soggetto attuatore l'esecuzione dell'intervento nelle forme previste dall'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Nel decreto possono essere impartite eventuali prescrizioni al soggetto attuatore il quale trasmette al Direttore medesimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso, l'assenso dei promotori o dell'organo competente dell'Ente, con le medesime maggioranze previste dall'articolo 7, comma 1. Acquisito tale assenso, la proposta di intervento è inserita negli strumenti di programmazione regionale; qualora l'assenso non pervenga entro i suddetti termini il decreto è revocato.
Art. 9
 (Progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. All'approvazione della proposta di cui all'articolo 8 segue la progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria che si articola nelle seguenti fasi:
a) progettazione preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria;
b) stima dei terreni e piano di assegnazione;
c) progettazione definitiva - esecutiva del piano di razionalizzazione fondiaria.

Art. 10
 (Progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. I soggetti attuatori delegati provvedono alla redazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria che contiene i seguenti elaborati:
a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti:
1) assetto della proprietà fondiaria;
2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto;
3) estratto del piano regolatore generale comunale con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti;
4) indicazione delle infrastrutture esistenti;
b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con l'indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;
c) elaborati di progetto recanti:
1) relazione indicante i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e gli obiettivi perseguiti, nonché l'individuazione dei soggetti da convocare ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
2) elenco previsionale delle particelle dei proprietari con i diritti reali;
3) elenco delle opere pubbliche necessarie e complementari alla realizzazione del piano, con relativa relazione e preventivo di spesa;
4) ricognizione topografica della vegetazione esistente;
5) cartografia recante l'individuazione degli ambiti particolarmente sensibili, nonché l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
6) eventuale relazione relativa alla caratterizzazione del compendio unico disciplinato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 101/2005;
7) eventuale relazione sulla caratterizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo di cui all'articolo 27;
8) eventuale relazione sull'organizzazione delle aree nelle quali è prevista la costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
9) preventivo sommario di spesa.

Art. 11
 (Procedure di approvazione del progetto preliminare)
1. Il soggetto attuatore, adottato il progetto preliminare, convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, per l'esame del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria.
2. Il progetto preliminare, recepite le eventuali prescrizioni della conferenza di servizi, è approvato dall'organo competente del soggetto attuatore. Ad avvenuta approvazione, il direttore del Servizio regionale competente eroga l'anticipo del finanziamento ai sensi dell'articolo 24.
Art. 12
 (Stima dei terreni e piano di assegnazione)
1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi, e di redigere sulla base del progetto preliminare il piano di assegnazione dei terreni.
2. Fanno parte di diritto della commissione tecnica i membri designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale.
3. La stima è particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante il suolo nudo.
4. Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie risulta dalla riunione degli appezzamenti al fine di assegnare a ogni proprietario, in cambio dei propri terreni, un unico appezzamento o anche più di uno, se ciò convenga ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.
6. Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, deve essere possibilmente evitato e in ogni caso non superare il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto 215/1933, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e nei casi di individuazione del compendio unico.
7. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto 215/1933 può essere superato con l'assenso del proprietario interessato. Nel caso in cui la dimensione delle particelle sia tale da non consentire una razionale coltivazione, con l'assenso del proprietario interessato, il conguaglio in denaro raggiunge l'intero valore e non si dà luogo alla nuova assegnazione.
8. Il piano di assegnazione dei terreni è approvato con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Qualora la razionalizzazione fondiaria sia stata avviata su iniziativa di un Comune o di una Comunità di montagna, il piano di assegnazione è approvato con il voto favorevole del rispettivo organo competente.
9. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 8 il piano di assegnazione è respinto e vengono revocati la delegazione e il finanziamento.
10. Il piano di assegnazione su iniziativa del Comune o della Comunità di montagna può prevedere anche l'assegnazione ai nuovi proprietari dei terreni secondo le procedure di cui all'articolo 34, primo comma, del regio decreto 215/1933; in tal caso non si applicano i commi 5 e 6. I criteri di assegnazione sono previsti nei bandi di gara in conformità alle finalità della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 13
 (Progetto definitivo - esecutivo del piano)
1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione del progetto definitivo - esecutivo che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria e che si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e obiettivi perseguiti;
b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
c) elenco recante l'indicazione dei compendi unici, qualora previsti;
d) registro dei movimenti della proprietà, contenenti per ogni ditta gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta e l'eventuale conguaglio in denaro;
e) elenco recante l'indicazione dei diritti reali preesistenti con il nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;
f) elenco descrittivo e foglio di mappa delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
g) individuazione degli interventi necessari alla tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente sensibili;
h) indicazione delle opere pubbliche di interesse comune necessarie e complementari alla realizzazione del piano, in particolare delle infrastrutture viarie, delle aree di conservazione e ricostituzione vegetale, delle sistemazioni agrarie e delle reti irrigue e della relativa spesa;
i) preventivo di spesa del piano.

Capo III
 Adozione e approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria
Art. 14
 (Adozione del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. L'adozione del piano di razionalizzazione fondiaria, previa acquisizione in sede di conferenza di servizi di tutti i pareri e autorizzazioni necessari, avviene:
a) per i casi di iniziativa privata, con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati alla realizzazione della razionalizzazione fondiaria che rappresenti almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree, a cui segue conforme deliberazione del soggetto attuatore;
b) per i casi di iniziativa del Comune o della Comunità di montagna, con il voto favorevole dell'organo competente del soggetto attuatore.

Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 15
 (Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i Comuni interessati.
2. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
3. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data di adozione del piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A)).
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I Comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.
5. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.
Art. 16
 (Approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. La Giunta regionale, valutate le osservazioni e le opposizioni non accolte dal soggetto attuatore, approva il piano di razionalizzazione fondiaria.
2. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17
 (Efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. L'efficacia dell'approvazione del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 16, comma 2.
2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere ivi previste, vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, nonché variante al piano regolatore comunale.
3. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, i soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono motivatamente differire il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, conseguenti al riordino fondiario, alla data del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002.
4. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità degli stessi consegue all'atto di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 14/2002.
5. L'approvazione del piano decade qualora non vengano approvati i progetti definitivi dei lavori entro cinque anni dalla data di approvazione dello stesso.
Art. 18
 (Effetti dell'approvazione del piano)
1. Ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, l'efficacia dell'approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria produce il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano.
2. Il soggetto attuatore, entro il termine di un anno dai trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché dall'imposizione delle servitù previste dal piano, provvede alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.
3. Ai trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente titolo si applica l'articolo 37, comma 1, del regio decreto 215/1933.
4. Nei territori in cui vige, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il provvedimento di approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria, divenuto efficace, costituisce titolo per l'intavolazione dei diritti.
Capo IV
 Disposizioni comuni per la razionalizzazione fondiaria
Art. 19
 (Vincolo di indivisibilità)
1. I terreni rientranti nel comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari a cura dei soggetti attuatori.
2. In caso di violazione del vincolo di unità indivisibile di cui al comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 5 bis della legge 97/1994, come inserito dall'articolo 52, comma 21, della legge 448/2001, nonché la restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso di cui all'articolo 30, oltre gli interessi legali maturati.
Art. 20
 (Disciplina dei diritti reali e dei diritti personali di godimento)
1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del regio decreto 215/1933.
2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondo rustico aventi a oggetto fondi interessati alla razionalizzazione fondiaria, l'affittuario avrà diritto al pagamento di un equo indennizzo fissato dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
Art. 21
 (Manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria, a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse, spetta al soggetto attuatore.
Art. 22
 (Viabilità all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria)
1. All'eventuale nuova viabilità all'interno dei piani di razionalizzazione fondiaria contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano proporzionalmente alla superficie posseduta.
2. Le strade realizzate all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono classificate strade vicinali dalla data di approvazione del certificato di collaudo delle stesse.
Art. 23
 (Aree destinate a verde pubblico)
1. Nel piano di razionalizzazione fondiaria è mantenuta per intero la superficie preesistente destinata a verde pubblico.
Art. 24
 (Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione.
2. Le modalità di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria al soggetto attuatore sono le seguenti:
a) acconto pari al 50 per cento all'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria;
b) saldo ad avvenuta approvazione del piano da parte della Giunta regionale;
c) qualora l'adesione alla proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria di cui all'articolo 8 sia unanime, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria.

3. Con il primo finanziamento dei lavori previsti dal piano di razionalizzazione fondiaria è finanziata anche la trascrizione o iscrizione del piano medesimo.
TITOLO III
 PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
Capo I
 Organizzazione e pianificazione dell'attività agricola
Art. 25
 (Modalità di promozione dell'attività agricola)
1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, la costituzione e l'ottimizzazione delle imprese agricole.
2. La promozione dell'attività agricola può essere realizzata secondo le seguenti modalità:
a) costituzione di consorzi di proprietari;
b) piano di insediamento produttivo agricolo;
c) costituzione di imprese agricole funzionali;
d) negozi di accertamento dell'usucapione.

Art. 26
 (Consorzi di proprietari)
1. I Comuni e le Comunità di montagna favoriscono lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione di consorzi o cooperative fra i proprietari dei fondi rientranti nei comprensori medesimi.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono affidare ai consorzi o alle cooperative di proprietari compiti di gestione, conservazione e miglioramento del territorio a fini agricoli, nonché di manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 27
 (Piano di insediamento produttivo agricolo)
1. I Comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007, e successive modifiche.
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
3.La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.
4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
Art. 28
 (Costituzione di imprese agricole funzionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunità di montagna promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Ai fini del comma 1 i Comuni e le Comunità di montagna procedono annualmente alla ricognizione delle esigenze imprenditoriali e delle disponibilità di terreni agricoli e, anche avvalendosi di soggetti esterni, curano l'affidamento in gestione dei predetti terreni agli imprenditori agricoli richiedenti, dando priorità ai giovani imprenditori.
3. I Comuni e le Comunità di montagna concedono ai proprietari che, nelle forme previste dal comma 2, abbiano stipulato contratti d'affitto della durata di almeno dieci anni, un premio pari al 2 per cento dell'indennità spettante in caso di esproprio senza tenere conto di eventuali maggiorazioni previste a favore di determinate categorie di soggetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 29
 (Ulteriori disposizioni per la promozione dell'attività agricola)
1. Al fine di promuovere l'attività agricola nelle zone montane della regione, i Comuni e le Comunità di montagna possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per effettuare:
a) acquisti e vendite di terreni agricoli, nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione fondiaria, da destinarsi alla costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati nell'ambito di attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l'espropriazione per pubblica utilità;
c) acquisti di terreni agricoli, ivi compresa la realizzazione di strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 30
 (Negozi di accertamento dell'usucapione)
1. I Comuni e le Comunità di montagna promuovono la stipulazione fra i soggetti interessati di negozi di accertamento dell'usucapione delle rispettive proprietà immobiliari e delle servitù a esse relative.
2. Nei territori montani le spese tecniche e notarili relative ai negozi di accertamento dell'usucapione possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.
3. Nei territori montani possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, anche le spese legali relative ad azioni giudiziarie di accertamento dell'usucapione instaurate in seguito a mancanza, assenza o irreperibilità del proprietario.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
TITOLO IV
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Capo I
 Norme finanziarie e finali
Art. 31
 (Agevolazioni finanziarie)
1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunità di montagna, fermi restando i finanziamenti regionali di cui agli articoli 24 e 27 e gli incentivi previsti da altre norme a favore del settore agricolo.
2. Eventuali proventi derivanti da forme di assegnazione di cui all'articolo 27, comma 7, sono reinvestite dai Comuni nella promozione dell'attività agricola.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 32
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 24 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4004 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni e alle Comunità montane per la realizzazione di piani di razionalizzazione fondiaria nel territorio montano regionale>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.
2. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4005 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 500.000 euro per l'anno 2006, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 - (partita n. 35 - del prospetto D/2 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.