LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Obiettivi e modalità di intervento)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, in considerazione del preminente interesse pubblico di salvaguardia e di valorizzazione del territorio agroforestale montano di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge ne promuove una gestione sostenibile attraverso gli strumenti della razionalizzazione fondiaria e della promozione dell'attività agricola, definendo le relative procedure.
2. L'azione della Regione, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricola e ambientale dell'Unione europea, è finalizzata:
a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;
c) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

3. La razionalizzazione fondiaria viene attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie.
4. Le procedure di gestione sostenibile del territorio agroforestale e di razionalizzazione fondiaria, approvate e finanziate dalla Regione, sono di regola informate al principio dell'adesione volontaria.
5. La promozione dell'attività agricola, finalizzata alla costituzione e ottimizzazione delle imprese agricole, è attuata mediante la costituzione di consorzi e cooperative di proprietari, i piani di insediamento produttivo agricolo, la costituzione di imprese agricole funzionali e i negozi di accertamento dell'usucapione.
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella regione Friuli Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente.
2. Restano ferme le discipline statali e regionali dei fondi agro-silvo-pastorali di proprietà di organizzazioni, di associazioni, di consorzi di comunioni familiari montane comunque denominate, con personalità giuridica di diritto privato, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo dell'inalienabilità e dell'indivisibilità.
3. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere ricompresi nel piano di razionalizzazione fondiaria; tale circostanza può determinare l'avvio della relativa procedura di liquidazione ai sensi della normativa vigente, da attivarsi nella fase esecutiva del piano.
Art. 3
 (Definizione di imprenditore agricolo)
1. Ai fini della presente legge è imprenditore agricolo chi esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.