LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 31
 (Agevolazioni finanziarie)
1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunità di montagna, fermi restando i finanziamenti regionali di cui agli articoli 24 e 27 e gli incentivi previsti da altre norme a favore del settore agricolo.
2. Eventuali proventi derivanti da forme di assegnazione di cui all'articolo 27, comma 7, sono reinvestite dai Comuni nella promozione dell'attività agricola.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.