LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 26
 (Consorzi di proprietari)
1. I Comuni e le Comunità di montagna favoriscono lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione di consorzi o cooperative fra i proprietari dei fondi rientranti nei comprensori medesimi.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono affidare ai consorzi o alle cooperative di proprietari compiti di gestione, conservazione e miglioramento del territorio a fini agricoli, nonché di manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.