LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella regione Friuli Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente.
2. Restano ferme le discipline statali e regionali dei fondi agro-silvo-pastorali di proprietà di organizzazioni, di associazioni, di consorzi di comunioni familiari montane comunque denominate, con personalità giuridica di diritto privato, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo dell'inalienabilità e dell'indivisibilità.
3. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere ricompresi nel piano di razionalizzazione fondiaria; tale circostanza può determinare l'avvio della relativa procedura di liquidazione ai sensi della normativa vigente, da attivarsi nella fase esecutiva del piano.