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Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 18
 (Effetti dell'approvazione del piano)
1. Ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, l'efficacia dell'approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria produce il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano.
2. Il soggetto attuatore, entro il termine di un anno dai trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché dall'imposizione delle servitù previste dal piano, provvede alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.
3. Ai trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente titolo si applica l'articolo 37, comma 1, del regio decreto 215/1933.
4. Nei territori in cui vige, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il provvedimento di approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria, divenuto efficace, costituisce titolo per l'intavolazione dei diritti.