LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 711.012.836,82 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e nel bilancio per l'anno 2006, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2005, nell'importo di 887.328.588,21 euro, con una differenza in aumento di 176.315.751,39 euro, di cui 140.295.455,26 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate con la Tabella A1 di cui al comma 2 e alla rideterminazione della copertura delle spese di cui alla Tabella A2 di cui al comma 3.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1 relativa all'utilizzo dell'avanzo vincolato; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
3. La copertura mediante ricorso al mercato finanziario delle autorizzazioni o quote di autorizzazione di spesa per l'anno 2006 anche con riferimento alla somme non impegnate al 31 dicembre 2005 e trasferite con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di data 18 gennaio 2006, n. 7, per complessivi 26.100.000 euro, disposta a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla rideterminazione della copertura di capitoli di spesa finanziati con ricorso al mercato finanziario, è rideterminata con utilizzo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 2005.
4. Corrispondentemente è disposta la riduzione di 26.100.000 euro dello stanziamento previsto per l'anno 2006 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al fine della corretta contabilizzazione dell'acquisizione a bilancio del ricavo delle operazioni di ricorso al mercato finanziario autorizzate per l'anno 2006, l'accertamento dello stesso è disposto comunque in conto competenza 2006, in corrispondenza all'accertamento della minore entrata di 558.000 euro in conto residui 2005.
5. A copertura dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 65 - Tabella D - relativamente ai capitoli 3671 e 3783 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2006-2008 e al bilancio per l'anno 2006, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2006 e conseguentemente è disposto l'aumento di pari importo dello stanziamento previsto per l'anno 2006 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999, e in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 5, l'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario disposta con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è ridotta di complessivi 1.100.000 euro per l'anno 2006 e resta determinata nella misura massima di complessivi 875.225.854,71 euro, suddivisi in ragione di 322.156.490,44 euro per l'anno 2006, di 295.211.755,58 euro per l'anno 2007 e di 257.857.608,69 euro per l'anno 2008.
7. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
8. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.