LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Capo VI
 Sviluppo delle forme associative
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 30/2007
2Articolo abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 72, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 41, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 30/2007
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 17, L. R. 17/2008
5Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
6Comma 3 abrogato da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 18, L. R. 24/2009
8Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 14/2011
9Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera a), L. R. 14/2011
10Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera b), L. R. 14/2011
11Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 18, L. R. 27/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, L. R. 12/2009
2Comma 5 sostituito da art. 11, comma 17, L. R. 24/2009
3Comma 2 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 33, comma 3, lettera a), L. R. 14/2011
5Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 14/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 14, L. R. 18/2011
7Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 6, L. R. 3/2012
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 27/2012
9Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 34, L. R. 27/2012
10Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 18, L. R. 33/2015
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 12/2006
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 4, L. R. 14/2011
3Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
4Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
5Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 22, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 87, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 30
 (Carte dei servizi)
1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.