LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 2
 (Pluralismo istituzionale)
1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.
2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.
3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.