LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 19
 (Funzioni amministrative della Regione)
1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
a) sanità;
b) Corpo forestale regionale;
c) coordinamento regionale della protezione civile;
d) libro fondiario;
e) agricoltura.