LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 20/2002)
1. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le parole <<; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>>;
b)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 4, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016. Peraltro la lettera era già stata abrogata dall'art. 53, c. 4, lett. b) dalla medesima L.R. 18/2016.