LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Capo II
 Disposizioni in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera g), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera g), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ww), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 16
 (Recuperi da graduatorie concorsuali)
1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.
2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.
3. L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/2006
Art. 17
 (Dotazioni organiche degli Enti locali)
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, limitatamente alle esigenze correlate alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 contenente disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado.