LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 10
 (Inquadramento di personale)
1. Il personale assunto, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), mediante recupero dalla graduatoria per l'assunzione di 6 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere urbanista, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale), ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), nonché ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20/2002, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione svolta ai sensi del medesimo articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria D, posizione economica D5, così come previsto dall'Allegato A riferito all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20/2002 per l'inquadramento del personale regionale di qualifica corrispondente. Detto inquadramento può avvenire purché il personale sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data dello stesso.
2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.