LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 7
 (Clausola valutativa)
1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:
a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 18/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
3L'Agenzia regionale del lavoro è soppressa a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Da tale data le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, L.R. 16/2012.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2016