LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 3
 (Attività dei Punti di Ascolto)
1. I Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, devono mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL, fornire ogni utile informazione alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità  del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale.
2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;
b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
c) forniscono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.
3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 18/2005
2Parole sostituite al comma 2 da art. 66, comma 1, L. R. 18/2005
3Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
4L'Agenzia regionale del lavoro è soppressa a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Da tale data le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, L.R. 16/2012.
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
9Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
11Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
12Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
13Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
14Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
15Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.
16Il regolamento di cui all'art. 6 è stato emanato con DPReg. 12/6/2017, n. 127/Pres. (B.U.R. 21/6/2017, n. 25).