LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2006
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 6 ter
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). La Giunta regionale con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le metodologie irrigue, le tipologie di substrato e le soluzioni nutritive da utilizzare, nonché le caratteristiche degli immobili destinati alle attività.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
b) acquacoltura: attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 4/2012 ;
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;
e) supporti di ordine tecnologico:
1) sistemi automatizzati per il controllo climatico della ventilazione e dell'aerazione e per il controllo della qualità del liquido nutritivo e della conseguente rigenerazione quando funzionali alla creazione dell'habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;
2) sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 10/2023