LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2006
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 2 bis
 (Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 36, lettera a), L. R. 31/2017