LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO III
 Altre forme di vendita
Art. 19
 (Vendita negli outlet)
1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 20
 (Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.
3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:
a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
5. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con particolare riguardo a:
a) requisiti strutturali e organizzativi minimi;
b) modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;
c) criteri per l'assegnazione degli spazi di vendita;
d) modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;
e) categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;
f) modalità di vendita all'asta e disciplina delle borse merci.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008
2Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 21
 (Spacci interni)
1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.
2. L'attivazione dell'esercizio non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune competente, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
3. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.
4. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 22
 (Distribuzione automatica)
1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività.
2. Nella segnalazione certificata di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.
2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008
2Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 23
 (Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 24
 (Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 24 bis
 (Commercio elettronico)
1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.
3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 24 ter
 (Forme speciali di vendita senza comunicazione)
1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non è soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 25
 (Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)
1. Gli esercizi commerciali all'ingrosso, inclusi i <<cash and carry>> e le tipologie similari, svolgono la loro attività di vendita esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori.
2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.
Art. 26

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 16/2010
2Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 16/2010
3Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023