LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 84
 (Osservatorio regionale del commercio)
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:
a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;
c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;
d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);
e)   ( ABROGATA )
2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2008
2Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
3Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
4Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 24, comma 3, L. R. 13/2008
5Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 4, L. R. 13/2008
6Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
7Comma 1 ter aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
8Comma 1 quater aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
9Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 24, comma 6, L. R. 13/2008
10Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 24, comma 7, L. R. 13/2008
11Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 16/2010
12Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 16/2010
13Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
14Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
15Comma 1 ter abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
16Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
17Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
18Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
19Parole aggiunte alla lettera a ter) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
20Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 19/2016
24Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 5/2023