LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 72
 (Subingresso)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
6. Alla sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
7Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023
8Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023
9Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023
10Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023