LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 13
 (Grandi strutture di vendita)
1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio.
1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2023