LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 35
 (Norma transitoria)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2007, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.
2 bis. In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell'attuazione della riforma della strategia d'intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 21, L. R. 12/2006
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 49, lettera c), L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.