LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 17
 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;
d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.