LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia

Art. 1
1. Al comma 51 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 4, comma 98, della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<all'Istituto Tomadini di Udine,>> sono inserite le seguenti: <<e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,>>.
2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, dopo le parole: <<all'Istituto Tomadini di Udine>> sono inserite le seguenti: <<e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,>>.
Art. 2
 (Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici)
1. Il termine per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), è fissato al 31 dicembre 2009.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 102, L. R. 1/2007
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
 (Conferma di contributi concessi ai Comuni)
1. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2005 in base all'articolo 12 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
Art. 6
1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, le parole: <<Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario>> sono soppresse.
Art. 7
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6 bis, della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 1, si applicano anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data dell'entrata in vigore della presente norma.
Art. 8
 (Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell'anno 2002)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute nell'anno 2002 relativamente agli interventi finanziati.
Art. 9
 (Finanziamenti di opere di metanizzazione)
1. Limitatamente alle opere finanziate con la legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), i cui procedimenti contributivi non siano ancora conclusi, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 14/2002, si intende riferito all'importo totale risultante dal quadro economico delle opere stesse.
Art. 10
 (Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.
2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, possono indire conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera dd), L. R. 34/2017
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1 bis, L.R. 28/2001.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera p), L. R. 12/2016
Art. 17
 (Cave di prestito)
1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della Giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.
2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell'intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della legge regionale 46/1986, la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell'opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce <<Sportello unico>> per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava.
7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
8. Ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, l'efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), nonché, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la normativa regionale vigente in materia di attività estrattive.
Art. 18
1.
Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:
<<2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).>>.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera dd), L. R. 34/2017
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 25, L. R. 2/2006 nel testo modificato da art. 2, comma 2, L. R. 16/2008
2Articolo abrogato da art. 127, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1 gennaio 2011.
Art. 21
1.
All'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.>>.

Art. 22
 (Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare)
1. Il finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare a favore delle Amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 100, della legge regionale 4/2001, per i Comuni operanti nell'ambito dei distretti industriali per la certificazione delle rispettive zone secondo le procedure della norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996, è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale utilizzo di fondi propri di ogni singolo Ente.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 26 bis, L.R. 13/2000.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 11/2015
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)
1. Dopo la lettera g bis) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:
<<g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.>>.

2. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 le parole: <<alle lettere b) e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle lettere b), g), g ter) e g quater)>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 64/1986 le parole <<e dei volontari singoli di alta specializzazione>> sono soppresse.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.