LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia

Art. 17
 (Cave di prestito)
1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della Giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.
2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell'intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della legge regionale 46/1986, la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell'opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce <<Sportello unico>> per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava.
7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
8. Ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, l'efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), nonché, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la normativa regionale vigente in materia di attività estrattive.