LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 11
 (Applicazione delle sanzioni)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spettano alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e irrogate a imprese la cui autorizzazione non è stata rilasciata dalle Province regionali, spettano alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.