LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 15
 (Modifiche della legge regionale 20/2004)
1. Alla legge regionale 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 19 le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>;
b) alla rubrica dell'articolo 24 sono aggiunte, in fine, le parole: <<e di altre pubbliche amministrazioni>>;
c) al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole <<Servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<e di altre pubbliche amministrazioni>>;
d)
il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
<<2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.>>.