LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 7
 (Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)
1. Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio presso le amministrazioni di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.