LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 6
 (Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessità di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.
2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi già fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è verificato dall'Agenzia regionale della sanità che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne dà immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.