LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 21
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22/2001, come modificato dall'articolo 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributi a favore delle associazioni esposti amianto aventi sede nel territorio regionale>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 15, continuano a fare carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dall'articolo 20, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006.
5. All'onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.