LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 16
 (Modifiche della legge regionale 19/2003)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole <<mandati consecutivi,>> sono aggiunte le seguenti: <<purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni,>>;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.>>;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.>>.