LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 11
 (Modifiche della legge regionale 22/2001)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è abrogato.
2. All'articolo 3 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola <<predispone>> è sostituita dalla seguente: <<istituisce>>;
b) il comma 2 è abrogato.
3.
I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2001 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.>>.

4.
L'articolo 5 della legge regionale 22/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Nomina e composizione della Commissione)
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.
7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>.

5. All'articolo 6 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<con cadenza annuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<periodicamente con cadenza almeno biennale>>;
b) al comma 2 le parole <<alla Commissione consiliare competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Commissioni consiliari competenti>>.
6. All'articolo 7 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le parole: <<e agli esposti>>;
b) al comma 6 dopo la parola <<esposizione>> sono aggiunte le seguenti: <<all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali>>.
7. All'articolo 8 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo le parole <<all'Associazione esposti amianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Associazioni esposti all'amianto>>;
b) al comma 3 le parole <<all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli - Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale>>;
c) al comma 4 le parole <<del relativo quadro finanziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei relativi costi>>.
8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2001 le parole <<predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate>> sono sostituite dalle seguenti: <<predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate>>.