LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 3 bis
 (Sezioni Primavera)
1. La Sezione Primavera è un servizio che accoglie bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età, aggregato di norma ad una scuola dell'infanzia, statale o paritaria, o inserito in un polo per l'infanzia, in coerenza con il principio di continuità del percorso educativo all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attivazione di una Sezione Primavera nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 2, lettera b), L. R. 14/2025