LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 5 ter
 (Promozione della partecipazione alle imprese e tutela del potere di acquisto)
1. La Regione riconosce la contrattazione collettiva aziendale e territoriale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in armonia con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, quale strumento idoneo:
a) a condividere forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle imprese mirate all'accrescimento dei livelli occupazionali, della competitività e della sostenibilità delle imprese, nonché al sostegno della parità di genere e al miglioramento delle condizioni di lavoro;
b) a rafforzare la tutela del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso la loro partecipazione economica e finanziaria alle imprese.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025