LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO I
 Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 21 ante
 (Rete regionale del lavoro)
1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.
b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.
(3)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
Art. 21
 (Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.
3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.
4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:
a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;
b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);
c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;
d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;
e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;
f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;
g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;
i) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell' articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).
5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalità e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla legge regionale 27/2017 per assicurare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
4Parole sostituite alla lettera i) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
5Lettera k) del comma 1 sostituita da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
6Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
7Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 12/2018
8Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 22
 (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'impiego competente per territorio.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 possono procedere autonomamente all'individuazione del personale da avviare a selezione nel rispetto e in conformità alle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 1.
5.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 9/2008
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 12/2018
Art. 23
 (Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con regolamento le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 24
 (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.
3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce tramite regolamento:
a) le procedure per l'accreditamento
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l'accreditamento;
g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.
(2)
4 bis. Il regolamento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.
5. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.
7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell'accreditamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
3Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 25
 (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)
1. La Regione può affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
b)   ( ABROGATA )
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all'articolo 28.
2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.
2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati.
2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 181, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 181, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
4Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 27/2014
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 26
 (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l'impiego)
1. I Centri per l’Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.
3. Con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015 , gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.
3 bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.
4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l'impiego al fine di qualificarne l'azione, di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2018
4Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
5Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 27/2017
Art. 28
 (Sistema informativo regionale lavoro)
1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all' articolo 34 della legge regionale 27/2017 .
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) svolge l'attività di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;
b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;
c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EURopean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.
4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:
a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;
b) organizza la formazione continua del personale.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 60, lettera c), L. R. 17/2008
2Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 10, comma 60, lettera d), L. R. 17/2008
3Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 60, lettera e), L. R. 17/2008
4Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Parole soppresse alla lettera b) del comma 4 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
7Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2020
Art. 28 bis
 (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 27/2017 , anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.
4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 17/2020